Quali somme possono essere recuperate
Le somme non corrisposte dal datore di lavoro possono riguardare diverse voci, in costanza di rapporto o dopo la sua cessazione:
- Retribuzioni mensili non pagate, in tutto o in parte
- Mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima) e ratei maturati
- Differenze retributive per inquadramento in livello inferiore
- Straordinari, lavoro festivo e notturno non retribuiti
- Trattamento di fine rapporto (TFR)
- Indennità sostitutiva del preavviso e altre indennità dovute alla cessazione
Attenzione alla prescrizione
I crediti retributivi e il TFR sono soggetti a termini di prescrizione, in genere di cinque anni, con decorrenze diverse a seconda della voce e del momento in cui il rapporto si è concluso. Una volta decorso il termine, il diritto non può più essere fatto valere. Per questo è opportuno non attendere: una semplice richiesta scritta, se correttamente formulata, può interrompere la prescrizione.
Gli strumenti per il recupero
Il primo strumento è la diffida formale al datore di lavoro, spesso seguita da un tentativo di conciliazione. Se il datore non adempie, è possibile chiedere al giudice un decreto ingiuntivo — uno strumento rapido ed efficace quando il credito è documentato — oppure promuovere una causa ordinaria. Ottenuto un titolo, si procede all'esecuzione forzata sui beni del datore.
Se il datore di lavoro è insolvente: il Fondo di garanzia INPS
Quando l'azienda è sottoposta a procedura concorsuale (fallimento, liquidazione giudiziale e simili) o risulta insolvente, il Fondo di garanzia INPS può corrispondere al lavoratore il TFR e le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto. Anche in questi casi la domanda richiede requisiti e documentazione specifici: ti assisto nella verifica dei presupposti e nella presentazione della richiesta.